REGIME FORFETTARIO E PARTECIPAZIONE IN SRL, QUANDO È POSSIBILE

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Regime forfettario, cause ostative

Tra le varie cause di esclusione del regime forfettario rientra esplicitamente la partecipazione in società di persone. È tuttavia possibile aderire al regime forfettario mantenendo una quota in una società se sussistono determinate condizioni legate al controllo, ovvero:

  • Se il contribuente non detiene quote di controllo in SRL(s) allora può operare in regime forfettario anche se l’attività economica svolta dalla società è riconducibile a quella svolta con la partita IVA individuale;
  • Se invece il contribuente detiene quote di controllo in SRL(s) può comunque operare in regime forfettario, ma solo se l’attività economica svolta dalla società è diversa da quella riconducibile alla partita IVA individuale.

Cosa si intende per controllo?

Bisogna innanzitutto distinguere tra controllo diretto e controllo indiretto di una società.

Il Codice civile definisce come società controllate in modo diretto:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Emerge quindi che il controllo diretto di una SRL(s) non si ha soltanto con il possesso di almeno il 50% delle quote, ma può verificarsi anche nell’ipotesi di influenza dominante o per vincoli contrattuali.

Il controllo indiretto si verifica invece andando a calcolare anche i voti spettanti a società controllate, a fiduciarie e a interposta persona, classificabili come:

familiari;

coniuge;

parenti fino al terzo grado:

affini fino al secondo grado.

Quindi, se si detiene il 20% dell’azienda e il/la proprio/a coniuge detiene un’ulteriore quota del 40%, ad esempio, si va a verificare l’ipotesi di controllo per interposta persona.

Attività economica riconducibile

Se l’ipotesi di controllo diretto o indiretto della SRL(s) viene verificata, si prosegue controllando se l’attività economica dell’azienda è riconducibile a quella esercitata anche con la partita IVA individuale.

In sintesi, si deve andare a verificare:

  • la classificazione dell’attività nell’ambito del codice ATECO;
  • il rapporto che si instaura tra la società ed il contribuente stesso.

Attenzione: non è sufficiente che le due attività non abbiano lo stesso codice ATECO “sulla carta”, ma è necessario valutare l’attività concretamente svolta dalla società e dal contribuente;

É bene inoltre puntualizzare quanto segue:

  • se si effettua attività economica classificabile nella stessa categoria dell’attività della SRL(s) a cui si partecipa, si rientra nella causa di esclusione se si fattura all’azienda;
  • se si effettua attività classificata in una categoria diversa da quella della SRL(s), non si rientra nella causa di esclusione anche se si fattura alla SRL(s) a cui si partecipa.

Valutazione della condizione di esclusione dal regime forfettario

La casistica analizzata deve essere comunque sottoposta a valutazione durante l’anno di applicazione del regime agevolato (e non nell’anno precedente, come nelle altre cause di esclusione). Possiamo quindi dire che il soggetto che possiede una partecipazione di controllo in una SRL(s) nel 2020 può applicare il regime forfettario, previa verifica gli altri requisiti previsti dalla norma da verificare nell’anno precedente all’applicazione del regime. Tuttavia, tale soggetto dovrà fuoriuscire dal regime a partire dal 2021 se nel 2020 viene verificata l’ipotesi di esclusione legata al regime forfettario e partecipazione in SRL(s).

Fonti: Fiscomania, Informazione Fiscale, Taxmanapp

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Salvatore e Carlo Iadevaia

Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti
Fondatori dello Studio Iadevaia

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