Alcuni tributi hanno beneficiato, per l’anno 2021, di proroghe introdotte con il Decreto Sostegni. Principalmente si tratta di imposte e tasse locali, come l’IMU e la TARI: la prima è l’imposta sugli immobili, la seconda è la tassa sui rifiuti il cui pagamento spetta a chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, e che ha tariffe differenti in base a determinati parametri quali ad esempio comune di appartenenza o la dimensione dell’immobile. Quando invece parliamo di Tosap (e Cosap), facciamo riferimento ai tributi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ogni anno i contribuenti sono chiamati a versare tali tributi, tuttavia per il 2021 sono previste esenzioni e agevolazioni che determinano un minor versamento per i contribuenti ed in alcuni casi anche un azzeramento totale delle imposte.
Per capire bene eventuali agevolazioni, specie quelle di carattere comunale, occorre verificare i regolamenti e le delibere della Giunta del Comune dove hanno sede gli immobili.
Riduzioni previste per l’IMU
Sulla prima casa (e sue pertinenze) già da tempo vige l’esenzione dell’IMU, a meno che la stessa non sia registrata in catasto come casa di lusso, casa signorile, villa o castello, (categorie A/1, A/8 ed A/9). Per il 2021 le agevolazioni previste dipendono alcune direttamente dallo Stato, mentre altre sono a carattere locale, attraverso i regolamenti e le delibere comunali.
L’articolo 1 comma 747 della Legge n. 160/2019, ha previsto la riduzione del 50% dell’importo IMU (o meglio, della base imponibile su cui si calcola l’imposta) per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o di fatto non utilizzati. Sarà necessario pertanto presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni, allegando ad esempio una attestazione di un tecnico sul fatto che l’immobile sia effettivamente inagibile o inabitabile.
Anche una casa concessa in comodato d’uso gratuito ad un figlio da diritto alla riduzione del 50% dell’imposta. La riduzione viene concessa a condizione che chi la riceve utilizzi l’abitazione come abitazione principale. Per beneficiare di questa riduzione è anche necessario che il proprietario dell’abitazione risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Deve inoltre possedere un solo immobile in Italia, o non più di due immobili entrambi nello stesso Comune, uno dei quali adibito a propria prima casa, e nessuno dei 2 immobili dev’essere registrato come immobile di lusso.
Negli emendamenti approvati in fase di conversione in legge del Decreto Sostegni è stata inoltre disposta l’esenzione della prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che possiedono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Una novità introdotta per l’IMU 2021 riguarda inoltre le agevolazioni delle imposte per i titolari di pensione estera che risiedono nello Stato che eroga la pensione e che hanno immobili in Italia. Come previsto dall’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, tali soggetti possono beneficiare del dimezzamento dell’IMU e della riduzione di due terzi della Tari. La condizione da rispettare e che la casa non deve essere stata locata o concessa in comodato a terzi.
Esenzioni previste per la Tari
Anche per la Tari sono previste delle esenzioni o riduzioni stabilite principalmente dai comuni, essendo una tassa comunale; è pertanto necessario prendere visione delle delibere e dei regolamenti specifici del proprio comune. Le casistiche considerate riguardano immobili disabitati, possessore residente all’estero, o aree adibite ad uso stagionale. Il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, dunque ricordate che non basta non abitare l’immobile per essere esonerati dal versamento della Tari.
Se la casa è disabitata la tassa non è dovuta; l’esenzione in questo caso è totale dal momento che l’immobile non abitato non produce rifiuti, e questo vale anche per gli immobili inagibili o inabitabili. Alcuni Comuni hanno autonomamente previsto l’esenzione anche per le case inabitate per scelta del possessore. In questo caso i Comuni deliberano che la casa oggetto dell’esenzione, anche se è abitabile, deve essere senza arredi e senza consumi. Discorso diverso riguarda la Tari sulla casa utilizzata soltanto per pochi mesi all’anno, non è prevista esenzione totale ma potrebbero essere comunque applicate delle riduzioni. Il tributo è a carico del soggetto utilizzatore dell’immobile, ma nell’ipotesi di detenzione breve, di durata non superiore a sei mesi, la Tari resta esclusivamente in capo al possessore.
Per i non residenti il Comune deve applicare una riduzione dell’imposta; solitamente la percentuale di riduzione è stabilita a mezzo delibera. Il Comune può decidere di stabilire esenzioni o riduzioni nei casi di:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Tosap e Cosap
Con l’emergenza sanitaria per il Covid-19 e il necessario distanziamento sociale tra le persone che si è creato, è aumentata la necessità – in particolare per ristoranti e bar – di sfruttare il suolo pubblico nello svolgimento delle relative attività. La TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) fa riferimento alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di Comuni e Province. Vengono distinte le occupazioni permanenti da quelle temporanee, ed è prevista inoltre la graduazione e la determinazione della tassa a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. Questa si determina in base all’effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
Il legislatore (art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997) autorizza i Comuni e le Province, con apposito regolamento, ad escludere l’applicazione della TOSAP e ad assoggettare l’occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone (COSAP) da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa.
Con l’emergenza sanitaria per il Covid-19, il pagamento della Tosap e del Cosap è stato diverse volte prorogato dai decreti varati dal Governo nel 2020 e portato al 31 marzo 2021. L’ultimo Decreto Sostegni varato dal Governo Draghi ha stabilito l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021.
L’esonero riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, in particolare delle seguenti attività:
- attività di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia;
- attività di cui ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi per la somministrazione di bevande, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.
Si ricorda che dal primo gennaio 2021 i tributi Tosap e Cosap (insieme alle altre imposte per la pubblicità) confluiscono nel canone unico patrimoniale.
Semplificazione domande per la concessione del suolo pubblico
Il Decreto Sostegni ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 anche la modalità semplificata per presentare le domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, o per l’ampliamento di superfici già concesse. Le domande vanno presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina del SUAP che fornisce precise indicazioni in merito alla presentazione delle stesse.
Fonti: Leggi Oggi, Orizzonte Scuola, Money.it