13 novembre 2020
Allo scopo di agevolare il settore dell’edilizia, in questo periodo di emergenza da coronavirus, è stato introdotto un Superbonus nel Decreto Rilancio, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
per alcuni interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Quali sono i modi per poter usufruire della detrazione?
Esistono tre modi:
- detrazione del 110% in 5 anni nella Dichiarazione dei Redditi con Mod. 730 o con Mod. Redditi Persone Fisiche. Questa opzione è poco favorevole per i contribuenti che non hanno abbastanza capienza fiscale, infatti rischierebbero di perdere una parte della detrazione;
- sconto in fattura, concesso dalle imprese e dai fornitori che hanno eseguito i lavori. In questo caso più vantaggioso, le spese per i lavori vengono anticipati dall’impresa esecutrice;
- cessione del credito d’imposta, tra le opzioni più usate. Il contribuente paga fin da subito le fatture relative ai lavori oggetto di Superbonus, e matura un beneficio fiscale al 110% delle spese per i lavori eseguiti, che ottiene in 5 quote annuali di pari importo.
Lo Stato concede al contribuente, la facoltà di rinunciare all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella Dichiarazione dei Redditi, per cedere lo stesso credito ad altri soggetti come imprese, fornitori che hanno eseguito i lavori, altre persone fisiche, banche, società di assicurazioni o altri intermediari finanziari.
Il contribuente che opta per questa opzione, mediante un soggetto abilitato ad apposizione del visto di conformità, deve effettuare la cessione del credito in via telematica e con apposito modello.
Il soggetto che riceve il credito d’imposta (cessionario) se lo ritroverà nel proprio cassetto fiscale e potrà cederlo a sua volta ad altri soggetti o utilizzarlo in compensazione di imposte dovute come l ‘IVA, l’IRAP, l’IMU, e/o di contributi INPS.
Il credito si può utilizzare in 5 quote annuali di pari importo, e l’eventuale parte non utilizzata, non potrà essere chiesta a rimborso, e se non utilizzata viene definitivamente perduta.
Fonti: Fisco 7, Agenzia Entrate, Sky tg24.