Entro il 29/12/2021 scade il termine per i versamenti degli importi eccedenti lo sgravio dei contributi di: artigiani e commercianti, soggetti iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
L’iNPS ha dettato requisiti e modalità per beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.
Il messaggio del 15 novembre 2021, n.3974, informa che l’esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio, è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 si potrà individuare anche l’importo concesso a titolo di esonero.
Se l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l’importo concesso per l’esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.
È possibile, inoltre, richiedere la riesaminazione con una nuova procedura, il cui rilascio verrà comunicato successivamente.
Gli importi sono provvisoriamente riconosciuti in attesa delle verifiche successive, incluso il controllo della regolarità contributiva.
Come dovranno essere fatti i versamenti per le diverse categorie?
Per Artigiani e Commercianti il versamento della differenza contributiva deve essere effettuato con modulo F24.
La differenza si calcola addebitando l’importo dell’esonero alle rate in ordine cronologico, utilizzando l’applicazione chiamata “Calcolo Codeline” che si trova nel Cassetto previdenziale di tale categoria, vanno poi inseriti:
- l’importo residuo da versare per la singola rata;
- la causale AF o CF;
- il numero della rata;
- l’anno di imposizione 2021;
- il periodo dal/ periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Per coloro che non hanno l’obbligo di versamento su un minimale di reddito, l’importo residuo da versare sarà la differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021 e l’importo di esonero concesso non eccedente il limite massimo di euro 3.000. Si possono utilizzare le “codeline” con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
Anche per i Soggetti iscritti alla Gestione separata si utilizza il modello F24, con il codice tributo PXX o P10 secondo l’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se ne è privo) entro il 29/12/2021.
I Coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri dovranno provvedere ai versamenti delle rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero per ogni rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime. Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Quali sono le categorie alle quali spetta l’esonero contributivo parziale?
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e Commercianti, Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. (di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96);
- I medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19.
Per queste categorie è previsto l’esonero parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per il 2021, esclusi i contributi integrativi e i premi e contributi dovuti all’INAIL; nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riproporzionato e applicato su base mensile.
Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:
- entro il 30 settembre 2021 (inizialmente 31 luglio) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
- entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Quali sono i requisiti per fare domanda?
L’ esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti, riguarda:
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro;
- che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%;
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria
Medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid-19 e già in quiescenza.
Il rilevamento dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia.
Nel caso in cui emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.
Le domande per l’esonero contributivo andavano inviate:
- all’Inps entro il 31/07/2021 (prorogato al 30/09) dagli iscritti alla Gestione separata;
- entro il 31/10 alle Casse private dai professionisti iscritti agli Ordini;
- entro il 30/11 per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.
Precisazioni INPS sull’esonero
In un documento del 3 settembre 2021 l’INPS informa:
- il titolare della posizione assicurativa non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984, o da qualsiasi altro compenso corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità,
- Non si ha diritto all’esonero nei mesi di coincidenza con periodi di prestazione pensionistica; quindi, nel modello di domanda tale dichiarazione di assenza di titolarità di pensione è riferita al periodo esonerabile, almeno un mese nel corso dell’anno 2021
- il richiedente non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza disponibilità ma il requisito è riferito ai periodi di attività di lavoro autonomo.
- per le attività individuate con partecipazione in società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale, quindi, andrà indicato il codice fiscale del titolare.
- Se il beneficiario svolge l’attività in più società, il requisito va verificato nella società nella quale è esercitata in modo prevalente
- la domanda presentata con riferimento al titolare della posizione previdenziale vale come richiesta anche per gli stessi collaboratori presenti all’interno del nucleo aziendale; ne deriva che, per i collaboratori non va presentata alcuna altra domanda aggiuntiva o separata.
Fonti: Fisco e Tasse, INPS